Art. 10 Modifica dell'articolo 588 del codice penale 1. All'articolo 588 del codice penale: a) al primo comma la parola "309" e' sostituita dalla seguente: "2.000,00"; b) al secondo comma le parole "da tre mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a sei anni".
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