Art. 7 Modifica dell'articolo 131-bis del codice penale 1. All'articolo 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, le parole "di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni" sono sostituite dalle seguenti: "di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di cui all'articolo 343".
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